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Istituto Comprensivo Statale Darsena (RA)
Istituto Comprensivo Statale
"DARSENA"
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CCNL-IR-2019-2021-completo-

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del personale del comparto Istruzione e ricerca  

Periodo 2019-2021 

Il giorno 18 Gennaio 2024, alle ore 10:30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra  l’A.Ra.N. e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del comparto  Istruzione e ricerca. 

Al termine della riunione, alle ore11.00, le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo  Nazionale di Lavoro. 

Per l’A.Ra.N., il Presidente Cons. Antonio Naddeo ………….firmato …………… Per le Organizzazioni sindacali: Per le Confederazioni: 

CISL FSUR ………….. firmato …….. CISL ……….. firmato ……………. FLC CGIL ……………. firmato …….. CGIL…………firmato ……………. FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA non firmato UIL ………….non firmato………… SNALS CONFSAL ……. firmato …… CONFSAL …. firmato ……………. FEDERAZIONE GILDA UNAMS … firmato …. CGS ………… firmato ……………. ANIEF ………………… firmato ……. CISAL ……… firmato …………….

VIA DEL CORSO 476 

00186 ROMA 

TEL. +39.06.32483260 

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it  C.F. 97104250580 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Comparto 

ISTRUZIONE E RICERCA 

Periodo 2019-2021

SOMMARIO 

A. PARTE COMUNE....................................................................................................................7 

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................................................................... 8 Art. 1 Campo di applicazione e struttura del contratto...................................................................................... 8 Art. 2 Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto .................................... 11 Art. 3 Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro................................................... 12 

Titolo II RELAZIONI SINDACALI...................................................................................................................... 13 Art. 4 Obiettivi e strumenti ............................................................................................................................. 13 Art. 5 Informazione ......................................................................................................................................... 14 Art. 6 Confronto .............................................................................................................................................. 15 Art. 7 Organismo paritetico per l’innovazione................................................................................................ 15 Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa ..................................................................................................... 17 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 .................................................................................................... 19 Art. 9 Clausole di raffreddamento................................................................................................................... 19 

Titolo III LAVORO A DISTANZA ......................................................................................................................... 20 Art. 10 Destinatari disciplina del Titolo III....................................................................................................... 20 Capo I LAVORO AGILE ...................................................................................................................................... 20 Art. 11 Definizione e principi generali.............................................................................................................. 20 Art. 12 Accesso al lavoro agile ......................................................................................................................... 21 Art. 13 Accordo individuale.............................................................................................................................. 22 Art. 14 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione .................................... 23 Art. 15 Formazione ........................................................................................................................................... 24 Capo II ALTRE FORME DI LAVORO A DISTANZA......................................................................................... 24 Art. 16 Lavoro da remoto.................................................................................................................................. 24 

Titolo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI........................................................................................................... 26 Art. 17 Congedi per le donne vittime di violenza ............................................................................................. 26 Art. 18 Unioni civili .......................................................................................................................................... 27 Art. 19 Differenziazione dei trattamenti economici individuali........................................................................ 27 Art. 20 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale ........................................................... 28 Art. 21 Transizione di genere ............................................................................................................................ 28 

Titolo V RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE.................................................................................................. 30 Art. 22 Destinatari............................................................................................................................................. 30 Art. 23 Obblighi del dipendente ........................................................................................................................ 30 Art. 24 Sanzioni disciplinari.............................................................................................................................. 32 Art. 25 Codice disciplinare................................................................................................................................ 34 Art. 26 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare ............................................................... 38 Art. 27 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale......................................................................... 39 Art. 28 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale ........................................................... 40 Art. 29 Determinazione concordata della sanzione ........................................................................................... 42 

B. SEZIONE SCUOLA...............................................................................................................44 

Titolo I RELAZIONI SINDACALI...................................................................................................................... 45 Art. 30 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali ................................................................................... 45 Art. 31 Assemblee sindacali.............................................................................................................................. 49 

Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................................................................. 51 Art. 32 Comunità educante e democratica ........................................................................................................ 51 Art. 33 Categorie professionali ......................................................................................................................... 51 Art. 34 Congedi dei genitori.............................................................................................................................. 52 Art. 35 Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato................................................ 54 Art. 36 Formazione ........................................................................................................................................... 55

Art. 37 Diritto allo studio .................................................................................................................................. 58 Art. 38 Ferie ...................................................................................................................................................... 59 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 .................................................................................................... 59 

Titolo III I DOCENTI............................................................................................................................................... 60 Art. 39 Contratto individuale di lavoro ............................................................................................................. 60 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 .................................................................................................... 60 Art. 40 Funzione docente .................................................................................................................................. 61 Art. 41 Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia.............................................................. 61 Art. 42 Profilo professionale docente................................................................................................................ 62 Art. 43 Attività dei docenti................................................................................................................................ 62 Art. 44 Attività funzionali all’insegnamento..................................................................................................... 64 Art. 45 Attività aggiuntive e ore eccedenti........................................................................................................ 65 Art. 46 Ricerca e innovazione ........................................................................................................................... 66 Art. 47 Contratti a tempo determinato per il personale in servizio ................................................................... 66 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 .................................................................................................... 66 Art. 48 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo ....................................................... 67 

Titolo IV PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO (ATA) ........................................ 68 Capo I ORDINAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE ATA..................................................................... 68 Art. 49 Obiettivi e finalità ................................................................................................................................. 68 Art. 50 Classificazione personale ATA............................................................................................................. 68 Art. 51 Posizioni stipendiali all’interno delle Aree ........................................................................................... 69 Art. 52 Posizioni economiche all’interno delle Aree ........................................................................................ 69 Art. 53 Mobilità professionale all’interno delle Aree........................................................................................ 70 Art. 54 Incarichi specifici al personale ATA..................................................................................................... 71 Art. 55 Incarichi di elevata qualificazione ........................................................................................................ 72 Art. 56 Trattamento economico del personale con incarico di DSGA .............................................................. 73 Art. 57 Sostituzione del titolare di incarico di DSGA....................................................................................... 74 Art. 58 Progressioni tra le Aree......................................................................................................................... 75 Art. 59 Norme di prima applicazione ................................................................................................................ 75 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 .................................................................................................... 77 Art. 60 Abrogazioni .......................................................................................................................................... 77 Capo II RAPPORTO DI LAVORO ........................................................................................................................ 78 Art. 61 Contratto individuale di lavoro ............................................................................................................. 78 Art. 62 Periodo di prova.................................................................................................................................... 79 Art. 63 Modalità di articolazione dell’orario di lavoro ..................................................................................... 80 Art. 64 Orario di lavoro flessibile ..................................................................................................................... 81 Art. 65 Orario plurisettimanale ......................................................................................................................... 81 Art. 66 Turnazioni............................................................................................................................................. 82 Art. 67 Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari ...................................................................... 83 Art. 68 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge ........................................................... 84 Art. 69 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici............. 85 Art. 70 Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio .......................................................... 87 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 .................................................................................................... 87 

Titolo V TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA ..................................................................... 88 Art. 71 Incrementi degli stipendi tabellari (art. 3 CCNL 6/12/2022) ................................................................ 88 Art. 72 Effetti dei nuovi stipendi (art. 4 CCNL 6/12/2022) .............................................................................. 88 Art. 73 Incrementi delle indennità fisse (art. 5 CCNL 6/12/2022).................................................................... 89 Art. 74 Ulteriori incrementi concernenti le indennità fisse ............................................................................... 90 Art. 75 Una tantum............................................................................................................................................ 90 Art. 76 Indennità per il titolare di incarico di DSGA con incarico su posizioni di lavoro comuni a più  

istituzioni scolastiche ............................................................................................................................ 91 Art. 77 Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo ............................................................... 91 Art. 78 Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ............................................................................... 91 Art. 79 Fondo per le posizioni economiche del personale ATA ....................................................................... 93 Art. 80 Rideterminazione delle misure di alcuni compensi............................................................................... 94 

C. SEZIONE UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE................95

Titolo I RELAZIONI SINDACALI...................................................................................................................... 96 Art. 81 Soggetti e materie di relazioni sindacali ............................................................................................... 96 Art. 82 Diritto di assemblea .............................................................................................................................. 98 Art. 83 Contributi sindacali............................................................................................................................... 99 

Titolo II ORDINAMENTO PROFESSIONALE ................................................................................................ 100 Capo I NORME GENERALI............................................................................................................................... 100 Art. 84 Obiettivi e finalità ............................................................................................................................... 100 Art. 85 Classificazione .................................................................................................................................... 100 Art. 86 Progressioni economiche all’interno delle Aree ................................................................................. 101 Art. 87 Posizioni organizzative e professionali............................................................................................... 103 Art. 88 Incarichi al personale dell’Area delle Elevate Professionalità ............................................................ 104 Art. 89 Progressioni tra le Aree....................................................................................................................... 106 Art. 90 Attività di comunicazione e informazione .......................................................................................... 106 Art. 91 Collaboratori ed esperti linguistici...................................................................................................... 107 Art. 92 Norme di prima applicazione .............................................................................................................. 108 Capo II ABROGAZIONI ...................................................................................................................................... 109 Art. 93 Abrogazioni ........................................................................................................................................ 109 

Titolo III RAPPORTO DI LAVORO.................................................................................................................... 110 Art. 94 Periodo di prova.................................................................................................................................. 110 Art. 95 Ferie, festività del Santo patrono e festività soppresse ....................................................................... 111 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 .................................................................................................. 113 Art. 96 Ferie e riposi solidali........................................................................................................................... 113 Art. 97 Permessi retribuiti ............................................................................................................................... 114 Art. 98 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari................................................... 115 Art. 99 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge ......................................................... 116 Art. 100 Permessi orari a recupero .............................................................................................................. 117 Art. 101 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ..... 117 Art. 102 Congedi dei genitori ...................................................................................................................... 119 Art. 103 Aspettativa senza assegni .............................................................................................................. 120 

Titolo IV TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO............................................................ 122 Art. 104 Contratto di lavoro a tempo determinato....................................................................................... 122 Art. 105 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato.................. 124 Art. 106 Contratto di somministrazione ...................................................................................................... 126 Art. 107 Rapporto di lavoro a tempo parziale.............................................................................................. 127 Art. 108 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale........................................ 130 Art. 109 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.......... 130 

Titolo V DISPOSIZIONI PARTICOLARI......................................................................................................... 133 Art. 110 Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica .................................................... 133 

Titolo VI TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE UNIVERSITÀ........................................................... 134 Art. 111 Struttura della retribuzione del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari ........ 134 Art. 112 Struttura della retribuzione del personale dell’Area EP ................................................................ 134 Art. 113 Incrementi degli stipendi tabellari (art. 6 CCNL 6/12/2022)......................................................... 135 Art. 114 Effetti dei nuovi stipendi (art. 7 CCNL 6/12/2022)....................................................................... 136 Art. 115 Incrementi dell’indennità di Ateneo (art. 8 CCNL 6/12/2022)...................................................... 136 Art. 116 Ulteriori incrementi dell’indennità di Ateneo................................................................................ 136 Art. 117 Indennità di specifiche responsabilità............................................................................................ 137 Art. 118 Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione.................................... 137 Art. 119 Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari: costituzione... 

....................................................................................................................................................... 138 Art. 120 Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari: utilizzo.... 140 Art. 121 Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: costituzione..................................................... 141 Art. 122 Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: utilizzo ............................................................ 142 

D. SEZIONE ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE..............144

Titolo I RELAZIONI SINDACALI.................................................................................................................... 145 Art. 123 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali............................................................................ 145 

Titolo II RAPPORTO DI LAVORO.................................................................................................................... 148 Capo I NORME COMUNI .................................................................................................................................. 148 Art. 124 Periodo di prova ............................................................................................................................ 148 Art. 125 Ferie............................................................................................................................................... 149 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 .................................................................................................. 149 Art. 126 Ferie e riposi solidali ..................................................................................................................... 150 Art. 127 Permessi retribuiti.......................................................................................................................... 151 Art. 128 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari ............................................. 152 Art. 129 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge ................................................... 153 Art. 130 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ..... 154 Art. 131 Assenze per malattia...................................................................................................................... 156 Art. 132 Congedi dei genitori ...................................................................................................................... 156 Art. 133 Aspettativa senza assegni .............................................................................................................. 157 Art. 134 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza......................................... 158 Capo II PERSONALE dei livelli IV - VIII ........................................................................................................... 159 Art. 135 Permessi orari a recupero .............................................................................................................. 159 Art. 136 Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro ....................................................... 160 Capo III RICERCATORI E TECNOLOGI....................................................................................................... 161 Art. 137 Ricercatori e tecnologi................................................................................................................... 161 Art. 138 Principi e diritti.............................................................................................................................. 161 Art. 139 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi ...................................... 163 Art. 140 Lavoro a distanza........................................................................................................................... 163 

Titolo III TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO............................................................ 165 Art. 141 Contratto di lavoro a tempo determinato....................................................................................... 165 Art. 142 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato.................. 167 Art. 143 Contratto di somministrazione ...................................................................................................... 170 

Titolo IV WELFARE INTEGRATIVO ................................................................................................................ 172 Art. 144 Benefici socio-assistenziali per il personale .................................................................................. 172 

Titolo V TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA.................................................................................... 173 Art. 145 Incrementi degli stipendi tabellari (art. 9 CCNL 6/12/2022)......................................................... 173 Art. 146 Effetti dei nuovi stipendi (art. 10 CCNL 6/12/2022)..................................................................... 173 Art. 147 Incrementi dell’indennità di ente e dell’indennità di Valorizzazione professionale (art. 11 CCNL  

6/12/2022) ..................................................................................................................................... 174 Art. 148 Norme finali .................................................................................................................................. 174 

E. SEZIONE AFAM..................................................................................................................175 

Titolo I RELAZIONI SINDACALI.................................................................................................................... 176 Art. 149 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali............................................................................ 176 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 .................................................................................................. 178 

Titolo II Norme comuni......................................................................................................................................... 179 Art. 150 Congedi dei genitori ...................................................................................................................... 179 

Titolo III PERSONALE DOCENTE E DI RICERCA ........................................................................................ 181 Capo I RICERCATORI ....................................................................................................................................... 181 Art. 151 Ricercatori ..................................................................................................................................... 181 Capo II RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE .................................................................................................... 181 Art. 152 Destinatari ..................................................................................................................................... 181 Art. 153 Obblighi del docente e del ricercatore........................................................................................... 182 Art. 154 Codice disciplinare ........................................................................................................................ 183 

Titolo IV PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO ............................................................................ 188 Capo I ORDINAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO AFAM...... 188

Art. 155 Obiettivi e finalità.......................................................................................................................... 188 Art. 156 Classificazione personale tecnico e amministrativo ...................................................................... 188 Art. 157 Posizioni stipendiali all’interno delle Aree ................................................................................... 189 Art. 158 Mobilità professionale all’interno delle Aree ................................................................................ 190 Art. 159 Incarichi al personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni ....................................................... 190 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10 ................................................................................................ 191 Art. 160 Progressioni tra le Aree ................................................................................................................. 191 Art. 161 Indennità di specifiche responsabilità............................................................................................ 191 Art. 162 Modelli viventi .............................................................................................................................. 192 Art. 163 Tecnici di laboratorio .................................................................................................................... 193 Art. 164 Accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo .......................................................................... 193 Art. 165 Norme di prima applicazione ........................................................................................................ 194 Art. 166 Abrogazioni................................................................................................................................... 195 

Capo II RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO ............................ 196 Art. 167 Periodo di prova per il personale tecnico e amministrativo........................................................... 196 Art. 168 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari ............................................. 197 Art. 169 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge ................................................... 198 Art. 170 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ..... 198 

Titolo V TRATTAMENTO ECONOMICO ....................................................................................................... 201 Art. 171 Incrementi degli stipendi tabellari (art. 12 CCNL 6/12/2022)....................................................... 201 Art. 172 Effetti dei nuovi stipendi (art. 13 CCNL 6/12/2022)..................................................................... 201 Art. 173 Incrementi delle indennità fisse (art. 14 CCNL 6/12/2022) .......................................................... 202 Art. 174 Ulteriori incrementi delle indennità fisse e del fondo.................................................................... 202 Art. 175 Stipendio tabellare e retribuzione professionale dei ricercatori..................................................... 203 Art. 176 Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale ............. 203 Art. 177 Indennità professionale.................................................................................................................. 204 

F. NORME FINALI..................................................................................................................205 Art. 178 Sequenze contrattuali .................................................................................................................... 205 

G. ALLEGATI E TABELLE....................................................................................................206 Allegato A Declaratoria delle aree del sistema di Classificazione del personale ata - settore scuola......... 207 Allegato B Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA 213 Allegato C Misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità di direzione parte variabile ... 214 Allegato D Tabella di corrispondenza di cui all’Art. 59, comma 5, per il personale ATA ........................ 215 Allegato E Declaratoria delle aree del sistema di Classificazione del personale sezione Università......... 216 Allegato F Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione personale universita’... 

................................................................................................................................................. 220 Allegato G Tabella differenziali stipendiali Università.............................................................................. 221 Allegato H Tabella di corrispondenza di cui all’Art. 92 per il personale università .................................. 222 Allegato I Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale tecnico e amministrativo  

dell’afam.................................................................................................................................. 223 Allegato J Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale AFAM .. ................................................................................................................................................. 227 Allegato K Tabella di corrispondenza di cui all’Art. 165 comma 5 per il personale amministrativo e tecnico ................................................................................................................................................. 228 Tabella A1 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022 ....................................................................................... 229 Tabella A1 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022 - segue........................................................................... 230 Tabella A2 – UNIVERSITA’ – CCNL 6/12/2022.............................................................................. 231 Tabella A3.1 – ENTI DI RICERCA(1)- CCNL 6/12/2022 ................................................................. 232 Tabella A3.2 – ENTI DI RICERCA(1)- CCNL 6/12/2022 ................................................................. 233 Tabella A4 – AFAM- CCNL 6/12/2022 ............................................................................................. 234 Tabella A4 – AFAM - CCNL 6/12/2022– segue ................................................................................ 235 Tabella B1 – SCUOLA - CCNL 6/12/2022........................................................................................ 236 Tabella B1 – SCUOLA - CCNL 6/12/2022 - segue............................................................................ 237 Tabella B2 – UNIVERSITA’- CCNL 6/12/2022................................................................................ 238 Tabella B3.1 – ENTI DI RICERCA(1)- CCNL 6/12/2022 ................................................................. 239 Tabella B3.2 – ENTI DI RICERCA(1)- CCNL 6/12/2022 ................................................................. 240

Tabella B4 - AFAM- CCNL 6/12/2022.............................................................................................. 241 Tabella B4 – AFAM - CCNL 6/12/2022- segue ................................................................................. 242 Tabella C1 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022 ....................................................................................... 243 Tabella C1 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022 - segue ........................................................................... 244 Tabella C2 – UNIVERSITA’ – CCNL 6/12/2022.............................................................................. 245 Tabella C3 – ENTI DI RICERCA(1) - CCNL 6/12/2022..................................................................... 246 Tabella C4 – AFAM - CCNL 6/12/2022............................................................................................. 247 Tabella C4 – AFAM - CCNL 6/12/2022 - segue ................................................................................ 248 Tabella D1.1 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022 .................................................................................... 249 Tabella D1.2 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022 .................................................................................... 249 Tabella D1.3 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022 .................................................................................... 249 Tabella D2 – UNIVERSITA’ – CCNL 6/12/2022.............................................................................. 250 Tabella D3.1 – ENTI DI RICERCA(1) - CCNL 6/12/2022.................................................................. 250 Tabella D3.2 – ENTI DI RICERCA(1) - CCNL 6/12/2022.................................................................. 251 Tabella D4.1 – AFAM - CCNL 6/12/2022 ......................................................................................... 251 Tabella D4.2 – AFAM - CCNL 6/12/2022 ......................................................................................... 251 Tabella D4.3 – AFAM - CCNL 6/12/2022 ......................................................................................... 252 Tabella E1.1 – SCUOLA .................................................................................................................... 252 Tabella E1.2 - SCUOLA..................................................................................................................... 252 Tabella E1.3 - SCUOLA..................................................................................................................... 253 Tabella E1.4 – SCUOLA .................................................................................................................... 253 Tabella E1.5 – SCUOLA .................................................................................................................... 254 Tabella E1.6 – SCUOLA .................................................................................................................... 255 Tabella E1.7 – SCUOLA .................................................................................................................... 255 Tabella E1.7 bis – SCUOLA............................................................................................................... 256 Tabella E1.8 – SCUOLA .................................................................................................................... 256 Tabella E1.9 – SCUOLA .................................................................................................................... 257 Tabella E2.1 – UNIVERSITA’........................................................................................................... 257 Tabella E2.2 – UNIVERSITA’........................................................................................................... 257 Tabella E2.3 – UNIVERSITA’........................................................................................................... 258 Tabella E3.1 – AFAM......................................................................................................................... 259 Tabella E3.2 – AFAM......................................................................................................................... 260 Tabella E3.3 – AFAM......................................................................................................................... 260 Tabella E3.4 – AFAM......................................................................................................................... 260 Tabella E3.5 – AFAM......................................................................................................................... 261 Tabella E3.6 – AFAM......................................................................................................................... 261 Tabella E3.7 – AFAM......................................................................................................................... 261 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11 ................................................................................................ 262 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12 ................................................................................................ 262

A.PARTE COMUNE

Titolo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

Campo di applicazione e struttura del contratto  

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del  comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di  contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021. 

2. Il presente CCNL si articola in:  

a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del  comparto, fatte salve specifiche eccezioni; 

b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al  personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa,  che sono:  

- istituzioni scolastiche ed educative; 

- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 

- università e aziende ospedaliero-universitarie; 

- istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. 

3. Con la locuzione “istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole  statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni  altro tipo di scuola statale. 

4. Con il termine “istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica” o  “AFAM” si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza,  l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie  artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali. 

5. Con il termine “università” e con il termine “aziende ospedaliero-universitarie” o  “AOU” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, punto III del  CCNQ 3 agosto 2021. 

6. Con il termine “enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni di cui  all’art. 5, comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 3 agosto 2021. 

7. Con l’acronimo MIM si intende il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre  con l’acronimo MUR si intende il Ministero dell’Università e delle Ricerca. 

8. Nel presente CCNL con il termine “amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche  amministrazioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6.  

9. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a) CCNL 7/10/1996, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del  comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio  normativo 1994-1997, biennio economico 1994-1995” sottoscritto il 7 ottobre  1996; 

b) CCNL 21/02/2002, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del  comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione per il  quadriennio 1998-2001, biennio economico 1998-1999” sottoscritto il 21  febbraio 2002; 

c) CCNL 21/02/2002- biennio 2000-2001, con cui si intende il “CCNL relativo al  personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione  per il biennio economico 2000-2001” sottoscritto il 21 febbraio 2002; 

d) CCNL 27/01/2005, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del  comparto Università per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio  economico 2002–2003” sottoscritto il 27 gennaio 2005; 

e) CCNL 16/02/2005, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del  comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e  Musicale per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico  2002–2003” sottoscritto il 16 febbraio 2005; 

f) CCNL 07/12/2005, con cui si intende il “CCNL per il secondo biennio  economico 2004/2005 del personale del comparto scuola” sottoscritto il 7  dicembre 2005; 

g) CCNL 28/03/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del  comparto università per il biennio economico 2004-2005” sottoscritto il 28  marzo 2006; 

h) CCNL 07/04/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del  comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il  quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003”  sottoscritto il 7 aprile 2006; 

i) CCNL 07/04/2006 – biennio economico 2004-2005, con cui si intende il “CCNL  relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e  Sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005” sottoscritto il 7  aprile 2006; 

j) CCNL 11/04/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del  comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e  Musicale per il biennio economico 2004 – 2005” sottoscritto l’11 aprile 2006; 

k) CCNL 29/11/2007, con cui si intente il “CCNL relativo al personale del  Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico  2006-2007” sottoscritto il 29 novembre 2007;

l) CCNL 25/07/2008, con cui si intende la “Sequenza contrattuale ai sensi dell’art.  62 del CCNL 29/11/2007 relativo al Comparto Scuola per il quadriennio  normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007” sottoscritto il 25 luglio  2008; 

m) CCNL 16/10/2008, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del  comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio  economico 2006-2007” sottoscritto il 16 ottobre 2008; 

n) CCNL 13/05/2009, con cui si intende il “CCNL relativo al personale non  dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione  per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007”  sottoscritto il 13 maggio 2009; 

o) CCNL 04/08/2010, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del  comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e  Musicale per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il biennio economico  2007–2007” sottoscritto il 4 agosto 2010; 

p) CCNL ATA 7/8/2014, con cui si intente il “CCNL relativo al riconoscimento al  personale ATA del comparto Scuola dell’emolumento una-tantum avente  carattere stipendiale di cui all’art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n.  3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41” sottoscritto il  7 agosto 2014; 

q) CCNL Risorse 7/8/2014, con cui si intente il “CCNL relativo al reperimento  delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14 del D.L. n.  78/2010 e dell’art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 ed al recupero  dell’utilità dell’anno 2012 ai fini dell’anzianità necessaria alla maturazione  degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola” sottoscritto il 7  agosto 2014; 

r) CCNL 19/04/2018, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del  comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018” sottoscritto il 19 aprile  2018; 

s) CCNL 6/12/2022, con cui si intende il “CCNL sui principali aspetti del  trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca – Triennio 2019-2021” sottoscritto il 6 dicembre 2022. 

10.Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e  Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi  24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997. 

11.Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs.  n.165 del 2001.

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12.Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive  modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs.  n. 151 del 2001. 

13.Il riferimento al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive  modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs.  n. 81 del 2015. 

14.Il riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni ed  integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come legge n. 107 del 2015. 

15.Il riferimento al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e successive  modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs.  n. 218 del 2016. 

16.Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare  applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti  di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite  dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative. 

Art. 2 

Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 sia  per la parte giuridica che per la parte economica. Esso si compone anche del CCNL  6/12/2022, che ne costituisce parte integrante e che viene riportato – a fini  ricognitivi - nel presente CCNL. 

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa  prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a  conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito  web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed  automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla  data di stipulazione di cui al comma 2. 

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora  non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi  prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla  sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali  rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo  contratto collettivo.  

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale  di lavoro saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto o, se firmato  successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e 

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comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale  periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, le  parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.  

6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto  collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non  sia stata disposta l’erogazione di cui all’articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165  del 2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di  definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce  un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo  contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat  dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni  energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza  contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione  della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47  e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

Art. 3 

Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro 

1. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art 49  del d.lgs. n. 165 del 2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano  controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. 

2. L’eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all’art. 47  del d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della  vigenza del contratto. 

3. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo  decreto legislativo. 

4. Il presente articolo abroga l’art. 3 del CCNL 19/04/2018.

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Titolo II 

RELAZIONI SINDACALI 

Art. 4 

Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra  amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione  attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo  costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché  alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 

- si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di  lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza  dei servizi prestati a vantaggio della collettività; 

- si migliora la qualità delle decisioni assunte; 

- si sostengono la crescita professionale, la valorizzazione e l’aggiornamento del  personale, nonché i processi di innovazione organizzativa; 

- si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro. 

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei  soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei  seguenti modelli relazionali: 

a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia; 

b) contrattazione collettiva integrativa, secondo le discipline delle specifiche sezioni, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa  l’interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi, di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa). 

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti,  su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di  organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati  diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta, in: 

a) informazione; 

b) confronto; 

c) organismi paritetici di partecipazione. 

5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni  previste dai precedenti CCNL che riguardino obiettivi e strumenti delle relazioni 

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sindacali, modelli relazionali, livelli, soggetti, materie, tempi, procedure e modalità, nonché clausole di raffreddamento. 

6. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le  forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di trasparenza, nei  limiti e con le modalità dalle stesse previste. 

7. Il presente articolo abroga l’art. 4 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 5 

Informazione 

1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e  dei relativi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle  amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della  contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni - secondo quanto  previsto dal presente articolo. 

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di  legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione  preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione,  ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni  inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei  successivi art. 30, art. 81, art. 123 e art. 149 (Livelli, soggetti e materie delle  relazioni sindacali). 

3. L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire  ai soggetti sindacali di cui al comma 1, secondo quanto previsto nelle specifiche  sezioni e nel rispetto dei relativi ambiti di competenza, di procedere a una  valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed  esprimere osservazioni e proposte. 

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli  prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per  la loro attivazione. 

5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di  cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni  di personale nonché le materie di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni 

lavorativi prima dell’adozione degli atti. 

6. I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti  gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del  contratto collettivo nazionale di lavoro.

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7. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data  dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche  all’avvio dell’anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno. 

8. Il presente articolo abroga l’art. 5 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 6 

Confronto 

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito  sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti  sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa  individuati nelle specifiche sezioni - di esprimere valutazioni esaustive e di  partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione  intende adottare. 

2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli  elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la  informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e  soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall’informazione, il  confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche  essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione.  Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a  quindici giorni o, per le istituzioni scolastiche ed educative, a 10 giorni. Al termine  del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 

3. Il presente articolo abroga l’art. 6 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 7 

Organismo paritetico per l’innovazione 

1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza - per il settore scuola presso il  MIM, per il settore AFAM e per il settore Università presso il MUR, per gli enti  pubblici di ricerca a livello nazionale - una modalità relazionale finalizzata al  coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari  della contrattazione integrativa nazionale su tutto ciò che abbia una dimensione  progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’amministrazione. Le amministrazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del  CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornare la composizione. 

2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente  relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e  miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all’amministrazione o alle 

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parti negoziali della contrattazione integrativa nazionale o, per il settore Università, di singola amministrazione. 

3. Per il settore Scuola e per il settore AFAM, l’organismo di cui al presente articolo  affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e  di lavoro. 

4. L’organismo paritetico per l’innovazione: 

a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna  delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa  nazionale o di singola amministrazione secondo la collocazione stabilita per il  predetto organismo, nonché da una rappresentanza dell’amministrazione, con  rilevanza pari alla componente sindacale; 

b) si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l’anno e, comunque,  ogniqualvolta l’amministrazione o le organizzazioni sindacali firmatarie del  presente CCNL manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa  innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; 

c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità,  alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa, sulle materie di  competenza di quest’ultima, o all’amministrazione; 

d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; 

e) può svolgere analisi, indagini e studi, in riferimento a quanto previsto dall’art.  20 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale); 

f) redige un report annuale delle proprie attività. 

5. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e  programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lett. a). In tali casi,  l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al  comma 4, lett. c). 

6. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al  presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo  determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle  assenze di personale di cui all’art. 20 (Misure per disincentivare elevati tassi di  assenza del personale). 

7. Il presente articolo abroga l’art. 9 del CCNL 19/04/2018.

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Art. 8 

Contrattazione collettiva integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure  stabilite dalla legge e dal CCNL ed è finalizzata alla stipulazione di contratti che  obbligano reciprocamente le parti. 

2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive  interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di  cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette  giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione  autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo  sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto  integrativo. 

3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie  indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse  modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale. 

4. L’amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove non già prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. Resta fermo  quanto previsto nelle singole sezioni in merito ai termini per l’avvio della  contrattazione collettiva integrativa presso le singole amministrazioni. 

5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale per l’avvio del negoziato,  entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di  aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione. 

6. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento  indicati dall’art. 9 (clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni  dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori  trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive  prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche  sezioni. 

7. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni  ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità  dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art.  9 (clausole di raffreddamento), l’amministrazione interessata può provvedere, in via  provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva  sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla  conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui  all’art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 è fissato in 45 giorni,  eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 

8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa  con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati 

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dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle  parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo  entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo,  la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza  rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente  della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 

9. Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni ivi  previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono  entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una  apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai  competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’Economia e  delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano,  congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità  economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di  richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla  stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le  parti riprendono le trattative. 

10.I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,  modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro  efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi  contratti collettivi integrativi. 

11.Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'A.Ra.N. ed al  CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto  collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7,  corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 

12.È istituito presso l’A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i  casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti  unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165 del 2001.  L’Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine  alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai  componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di  spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede  di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine  di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 

13.Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle  specifiche sezioni. 

14.Il presente articolo abroga l’art. 7 del CCNL 19/04/2018.

18 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 

In relazione a quanto previsto all’art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma  12, le parti auspicano che l’Osservatorio a composizione paritetica composto dall’Aran  e dalle Confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e  valuti positivamente la possibilità di organizzarsi in articolazioni di comparto. 

Art. 9 

Clausole di raffreddamento 

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità,  correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla  prevenzione dei conflitti. 

2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla  contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né  procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per  raggiungere l’accordo sulle materie demandate. 

3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all’art. 6 (Confronto) le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello  stesso. 

4. Il presente articolo abroga l’art. 8 del CCNL 19/04/2018.

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Titolo III 

LAVORO A DISTANZA 

Art. 10 

Destinatari disciplina del Titolo III 

1. Le disposizioni in materia di lavoro a distanza di cui al presente Titolo si applicano,  ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l’organizzazione del  lavoro, al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed  educative, al personale degli Enti di ricerca – tenendo conto di quanto previsto  dall’art. 140 (Lavoro a distanza) -, al personale tecnico e amministrativo  dell’AFAM, al personale delle Università ad eccezione dei CEL e del personale  medico, sanitario ed ausiliario delle A.O.U. che svolge attività assistenziali.  

Capo I 

LAVORO AGILE 

Art. 11 

Definizione e principi generali 

1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017 è una delle possibili modalità di  effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari  requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato  a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa  garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una  mobilità sul territorio più sostenibile. 

2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato  stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi,  cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione  lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali della sede dell’ufficio al  quale il dipendente è assegnato e in parte all’esterno di questi, senza una postazione  fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero  e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dal lavoratore e/o per  assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con  l’amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni caso nella  scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente  è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza 

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delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la  piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le  misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle  informazioni in possesso dell’amministrazione che vengono trattate dal lavoratore  stesso. A tal fine l’amministrazione consegna al lavoratore una specifica  informativa in materia ai sensi dell’art. 22 della legge n. 81 del 2017. 

3. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli  strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento  dell’attività lavorativa. 

4. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura  del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con  la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi  nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento  economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei  lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno  dell’amministrazione, con le precisazioni di cui al presente Titolo. 

5. L’amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità  rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla  incentivazione della qualità della prestazione e alle iniziative formative previste per  tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza. 

Art. 12 

Accesso al lavoro agile 

1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti  i lavoratori indicati al comma 1 dell’art. 10 (Destinatari disciplina del Titolo III) – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal  fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo. 

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 30, comma 9, lett. b5) (Livelli, soggetti e  materie di relazioni sindacali), dall’art. 81, comma 6, lett. i) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), dall’art. 123, comma 8, lett. e) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) e dall’art. 149, comma 8, lett. b2) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali, l’amministrazione individua le attività che possono essere  effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori effettuati in turno e quelli che  richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. 

3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze  di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del  servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte  salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo 

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per tempo vigenti e l’obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni  adeguate, l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 30, dell’art. 81,  dell’art. 123 e dell’art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) - avrà  cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni  di particolare necessità, non coperte da altre misure. 

Art. 13 

Accordo individuale 

1. L’accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa  e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81 del 2017, esso disciplina  l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali  dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo  del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono  forniti dall’amministrazione. L’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti  elementi essenziali: 

a) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a  tempo indeterminato; 

b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale  di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle  da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la  calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono  presentarsi; 

c) modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell’amministrazione, che deve  avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste  dall’art. 19 della legge n. 81 del 2017; 

d) ipotesi di giustificato motivo di recesso; 

e) indicazione delle fasce di cui all’art. 14 (Articolazione della prestazione in  modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e lett. b); 

f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a  quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative  necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni  tecnologiche di lavoro; 

g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro  sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione  nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e s.m.i.; 

h) l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa  sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione;

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i) l’eventuale strumentazione che l’amministrazione intenda fornire per la durata  dell’accordo individuale. 

2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere  dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo  determinato o a tempo indeterminato.  

Art. 14 

Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione 

1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce  temporali: 

a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia  telefonicamente che tramite posta elettronica o con altre modalità similari. Tale  fascia oraria, indicata nell’accordo individuale, non può essere superiore  all’orario medio giornaliero di lavoro; 

b) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna  prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo  consecutivo di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 al cui rispetto il lavoratore  è tenuto che include il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00  del giorno successivo.  

2. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi  presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle  norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli  stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità. 

3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è  possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in  condizioni di rischio. 

4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni  ipotesi di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento  dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi,  qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile  o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in  presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a  completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario  ordinario di lavoro. 

5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere  richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la  ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio può 

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anche comportare, nei limiti e con le modalità concordate con il dirigente  responsabile, il recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. 

6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto  previsto dal comma 1, lett. b) e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi  assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento  della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai  messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’amministrazione. 

Art. 15 

Formazione 

1. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro  agile, nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno previste  specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di  svolgimento della prestazione lavorativa.  

2. La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l’obiettivo di fornire al personale  le competenze necessarie per l’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli  altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli  organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega  decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni. 

Capo II 

ALTRE FORME DI LAVORO A DISTANZA 

Art. 16 

Lavoro da remoto 

1. Il lavoro a distanza può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto  dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario  di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione  lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso  dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. 

2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi  tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può essere svolto nelle  forme seguenti:

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a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal  domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione; 

b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da  centri satellite. 

3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore  è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione  lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle  disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti  dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede  dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento  economico. 

4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 30, dall’art. 81, dall’art. 123 e dall’art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), le amministrazioni possono  adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore  e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio - nel caso  di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un  presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che  consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed  ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli obiettivi ed automatizzati sul  rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro. 

5. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività  lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione  del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza  almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, la stessa concorda con il  lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta  verifica. 

6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia  di lavoro agile dall’art. 13 (Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lett. e) dello stesso, dall’art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e  diritto alla disconnessione), commi 4 e 5 e dall’art. 15 (Formazione).

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Titolo IV 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Art. 17 

Congedi per le donne vittime di violenza 

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,  debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto ad  astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di  congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti  dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 

2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo  in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della  certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione  dell’inizio e della fine del relativo periodo. 

3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo  di maternità, secondo la disciplina di riferimento. 

4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio  a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità. 

5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera  nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal  comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario  medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il  congedo. 

6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno  a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è  nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della  lavoratrice. Tale richiesta può avvenire anche prima del tempo minimo di  permanenza previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, a  condizione che sia presente un posto disponibile. 

7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di  protezione di cui al comma 1, indipendentemente dalle normali procedure di  mobilità può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione  pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la  violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa  comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla  suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle  norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione 

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indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di  inquadramento giuridico. 

8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per  motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le  amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la  concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo  delle aspettative. 

9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e il personale docente  e di ricerca dell’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base  giornaliera. 

10.Il presente articolo abroga l’art. 18 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 18 

Unioni civili 

1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli  obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge  n. 76 del 2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio,  nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o  termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile. 

2. Il presente articolo abroga l’art. 19 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 19 

Differenziazione dei trattamenti economici individuali 

1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto  dal sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita una maggiorazione dei  trattamenti economici correlati alla valutazione della prestazione individuale,  secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si aggiunge alla quota di  detto trattamento economico attribuita al personale valutato positivamente sulla  base dei criteri selettivi. 

2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione collettiva  integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite  dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. 

3. La contrattazione collettiva integrativa definisce altresì, preventivamente, una  limitata quota massima di personale valutato a cui tale maggiorazione può essere  attribuita.

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4. Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e dell’AFAM nonché per i  ricercatori e tecnologi, resta fermo quanto previsto dall’art. 74, comma 4, del  d.lgs. n. 150 del 2009. 

5. Il presente articolo abroga l’art. 20 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 20 

Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 

1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 7 (Organismo paritetico per  l’innovazione), le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie  storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati,  siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili  scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero  siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze,  in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più  elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono proposte misure finalizzate  a conseguire obiettivi di miglioramento. 

2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano  stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili  di alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le  rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro  ammontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni  successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati  effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del  presente comma sulla premialità individuale. 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le Università inviano i dati di cui al comma  1 alla competente Direzione Generale del MUR. Tali dati sono analizzati  congiuntamente, presso il MUR, da rappresentanti del Ministero, nonché di CRUI,  CUN e CODAU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 

4. Il presente articolo abroga l’art. 21 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 21 

Transizione di genere 

1. Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un  ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignità umana  delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare  nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere, le  amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ha intrapreso il 

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percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164 del 1982 e s.m.i. e ne faccia  richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale.  Modalità di accesso e tempi di richiesta e attivazione dell’alias saranno specificate  in apposita regolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente  associata e gestita in contemporanea alla carriera reale. L’identità alias da utilizzare,  anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del d.lgs. n. 165 del  2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda,  a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta  elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte  negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione  della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto  al genere, se presenti, o corrispondenti all’identità di genere del lavoratore. 

2. Non si conformano all’identità alias e restano pertanto invariate tutte le  documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in transizione di  genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga,  la matricola, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti  da parte del lavoratore interessato.

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Titolo V 

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 

Art. 22 

Destinatari 

1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si  applicano al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni  scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle  Università, nonché al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il  personale docente e ricercatore dell’AFAM e per il personale docente della Scuola  sono previste, nelle Sezioni di riferimento, specifiche disposizioni in materia di  “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”. 

2. Il presente articolo abroga l’art. 10 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 23 

Obblighi del dipendente 

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la  Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon  andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della  legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua  altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro,  contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 e  nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.  

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di  fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.  

3. In tale specifico contesto il dipendente deve in particolare: 

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo  nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite  dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di  sicurezza e di ambiente di lavoro; 

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme  dell’ordinamento ai sensi dell'art. 28 della legge n. 241 del 1990; 

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo,  nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività  amministrativa previste dalla legge n. 241 del1990, dai regolamenti attuativi 

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della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di  accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in  ordine al D.P.R. n. 445 del 2000 in tema di autocertificazione; 

e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione  delle presenze; rispettare gli obblighi relativi al Titolo III (Lavoro a distanza);  non assentarsi dal luogo della prestazione lavorativa senza l'autorizzazione del  dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative,  quest’ultimo si identifica con colui cui è attribuito l’incarico di DSGA; 

f) durante l'orario di lavoro e durante l’effettuazione dell’attività lavorativa in  modalità agile, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta  adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della  dignità della persona;  

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il  recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio; 

h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o  mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia  palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha  impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il  dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine  quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; 

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale  compito rientri nelle proprie responsabilità; 

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed  automezzi a lui affidati; 

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non  siano di servizio; 

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in  connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2,  del D.P.R. n. 62 del 2013; 

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali  dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano  debitamente autorizzate, persone estranee all’amministrazione stessa in locali  non aperti al pubblico;  

n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la  dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; 

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo  comprovato impedimento; 

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano  coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari 

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propri, del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile, di conviventi, di parenti,  di affini entro il secondo grado; 

q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a  giudizio in procedimenti penali. 

4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni  scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:  

a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente  contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite  dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e  di ambiente di lavoro; 

b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli  allievi, le studentesse e gli studenti; 

c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti  una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì,  all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità  scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli  altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti; 

d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità  scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli allievi, gli studenti  e le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici; 

e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli  studenti, ferme restando le disposizioni impartite; 

f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a  conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo; 

g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche  disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale. 

5. Il presente articolo abroga l’art. 11 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 24 

Sanzioni disciplinari 

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art. 23 (Obblighi  del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione  delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: 

a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; 

b) rimprovero scritto (censura); 

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

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d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; 

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad  un massimo di sei mesi; 

f) licenziamento con preavviso; 

g) licenziamento senza preavviso. 

2. Sono anche previste, dal d.lgs. n. 165 del 2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per  le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i  procedimenti disciplinari: 

a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo  di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001; 

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre  giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1, del  d.lgs. n. 165 del 2001; 

c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo  di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti  disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento  disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del  2001. 

4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede  all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione  deve risultare nel fascicolo personale. 

5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni  dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 154, comma 8, ultimo  capoverso (Codice disciplinare), della Sezione AFAM. 

6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che  attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che  gli enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti. 

7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali  responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 

8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116 del 2016 e dagli artt. 55  e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001. 

9. Il presente articolo abroga l’art. 12 del CCNL 19/04/2018.

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Art. 25 

Codice disciplinare 

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione  alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono  determinati in relazione ai seguenti criteri generali: 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia  dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi  ovvero al disservizio determinatosi; 

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al  comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio  previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro; g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM,  coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.  

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od  omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico  procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le  suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo  della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità  delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi  collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze  per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie  considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001; 

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri  dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; 

c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello  amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle  responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; 

d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni  mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue  responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; 

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di  sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o  agli interessi dell’amministrazione o di terzi;

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f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio  dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n.  300 del 1970; 

g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non  ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001; h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165 del 2001; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi  specificatamente nelle lettere precedenti. 

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione  e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della  sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; 

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; 

c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b)  del d.lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio – anche svolto in  modalità a distanza - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità  della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o  dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della  violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati  all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;  

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del  personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico  e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica  la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito  dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale; 

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino  il recupero psico-fisico; 

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano  espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del  1970; 

g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art.  55-quater, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 165 del 2001, atti o comportamenti  aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei  confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi,  calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; 

h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni  scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti  allo stesso affidati; 

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a  pubblicità;

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j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi  specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero  danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi. 

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo  di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n.  165 del 2001. 

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo  di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165  del 2001. 

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre  giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,  comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando  l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della  vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,  distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso  affidati; 

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere  sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non  riguardino allievi e studenti;  

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive  e di riposo settimanale; 

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione,  in cui è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;  g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti  minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono  dello stesso;  

h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale  tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei  propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per  concorso negli stessi atti. 

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,  la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 

I. con preavviso per: 

a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)-bis a f)  quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001;

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b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7e 8; 

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa,  comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il  comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o  anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse  affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative  e dell’AFAM; 

d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche,  educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle  procedure di mobilità; 

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del  servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta  la prosecuzione per la sua specifica gravità; 

f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2,  secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62 del 2013; 

g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi  specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di  cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; 

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo  periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e  contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla  scadenza del termine fissato dall’amministrazione. 

II. senza preavviso per: 

a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del  d.lgs. n. 165 del 2001; 

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che  possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art.  26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo  quanto previsto dall’art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento  penale); 

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori  servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne  consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica  gravità; 

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi,  che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da  non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna, anche non passata in giudicato: 

- per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a  del d.lgs. n. 235 del 2012; 

- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai  pubblici uffici;

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- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio; 

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle  lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai  criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure  provvisoria del rapporto di lavoro. 

10. Le mancanze anche se non espressamente previste nei commi precedenti sono  comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento,  quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui  all’art. 23 (Obblighi del dipendente) e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle  sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima  pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione  secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del  2001. 

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere  obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni  dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione. 

13. Il presente articolo dalla data della sua applicazione abroga l’art. 13 del CCNL  19/04/2018. 

Art. 26 

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3- bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di  espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione  disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla  retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,  l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni,  con conservazione della retribuzione. 

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della  sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo  dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma  restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di  sospensione irrogati. 

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come  sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

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4. Il presente articolo abroga l’art. 14 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 27 

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso  d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di  detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.  

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione,  anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la  restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora  l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, la  sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi  dell’art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 

3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti  dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del2012. 

4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del2001, trova  applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la  condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale  della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del2001. 

5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-ter  del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e  procedimento penale). 

6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 25,  comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai  sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del  procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio  eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non  revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è  revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza  di reati che comportano l’applicazione dell’art. 25, comma 9, punto 2 (Codice  disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del  dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del  discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o  comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In  tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che  sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare  sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi  dell’art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale 

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sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità  dell’art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 

7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità  pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la  retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento,  pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha  commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga,  quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità,  verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio,  escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni  di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi  dell’art. 28, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e  procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente  applicate. 

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di  condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal  licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto  dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli  che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di  sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio  disciplinare riattivato. 

10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del  2001. 

11. Il presente articolo abroga l’art. 15 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 28 

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 

1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,  fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le  disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165 del 2001. 

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n.  165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una  sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste”  o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o  altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle  previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, riprende il  procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le  disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa 

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ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti  oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate  altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito  penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e  prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55- ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della  sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 25, comma 9, punto 2 (Codice  disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una  sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste”  o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o  altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda  con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del  d.lgs. n. 165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di  assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in  soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con  decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina  trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza  pronunciata a seguito di processo di revisione. 

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella  medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del  licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il  dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel  periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di  sospensione antecedente escluse le indennità ed istituti comunque legati alla  presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente  si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i  figli. 

5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3,  siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le  violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al  licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa  vigente. 

6. Il presente articolo abroga l’art. 16 del CCNL 19/04/2018.

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Art. 29 

Determinazione concordata della sanzione 

1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono  procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare  fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo nazionale prevedono la  sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. 

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal  contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad  impugnazione. 

3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte,  l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura  obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del  dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del  d.lgs. n. 165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del  procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. La  proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della  procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5,  del d.lgs. n. 165 del 2001. 

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti,  delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui  al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente  la procedura conciliativa. 

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere  comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le  modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata  accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei  termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del  2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità  di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 

6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre  giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero  di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o  conferisce mandato. 

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in  un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la  sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere  irrogata dall’autorità disciplinare competente.

42 

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura  conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del  procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta  giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La  scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa  eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle  parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa. 

10. Il presente articolo abroga l’art. 17 del CCNL 19/04/2018.

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B. SEZIONE SCUOLA

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Titolo I 

RELAZIONI SINDACALI 

Art. 30 

Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali  

1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad  incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione  in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. 

2. La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge: 

a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti  nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente  CCNL; 

b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza  nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle  organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL; 

c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente  sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali  firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale. 

3. E’ esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi  livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilità per i contratti di cui al comma  2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro  pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel  rispetto della legge e del CCNL. 

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 

a) a livello nazionale: 

a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale,  incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. n. 73 del 2021,  convertito in legge n. 106 del 2021, fatte salve le disposizioni di legge; 

a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del  personale docente, educativo ed ATA; 

a3) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale  docente educativo ed ATA; 

a4) i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 18 comma 3  del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.; 

a5) i criteri di riparto del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento  dell’offerta formativa) sulla base dei parametri indicati al comma 10 di tale  articolo;  

a6) l’importo dell’indennità di disagio di cui all’art. 77 (Indennità di disagio  per gli assistenti tecnici del primo ciclo);

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a7) l’importo dell’indennità di cui all’art. 54 comma 4, terzo periodo (Incarichi  specifici al personale ATA); 

a8) l’incremento dell’indennità di direzione parte variabile di cui all’Art. 56,  comma 1 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA). 

b) a livello regionale: 

b1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro; b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione  e da Enti diversi dal MIM, a livello d’istituto per la lotta contro  l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte  processo immigratorio; 

b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi  dell’art. 31 (Assemblee sindacali); 

b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3) e a4) ove delegate dal contratto di  livello nazionale e nei limiti ivi previsti; 

c) a livello di istituzione scolastica ed educativa: 

c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza  nei luoghi di lavoro; 

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento  dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi; 

c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai  sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente,  educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le  competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai  progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione  del personale; 

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla  valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale  dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019; 

c5) i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 10 del CCNQ  4/12/2017 e s.m.i.; 

c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in  entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore  conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;  

c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale  nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il  Piano nazionale di formazione dei docenti; 

c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in  orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione  tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

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c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni  tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi  amministrativi e a supporto dell’attività scolastica; 

c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza  agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con  l'assemblea sindacale; 

c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura  dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023. 

5. E’ inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola  istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale  previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle  procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto  Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia  con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità  ivi previste. 

6. Le materie a cui si applica l’art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 6,  sono quelle di cui ai punti a1), a2), a3), a4), b1), b3), b4), b5), c1), c5), c6), c7), c8),  c9), c10), c11) del comma 4 e al comma 5. 

7. Le materie a cui si applica l’art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 7,  sono quelle di cui ai punti a5), a6), a7), b2), c2), c3), c4) del comma 4. 

8. Fermi restando i termini di cui all’art. 8 (contrattazione collettiva integrativa),  commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15  settembre e la durata della stessa, nel rispetto dei citati commi 6 o 7, non può  comunque protrarsi oltre il 30 novembre. 

9. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6: 

a) a livello nazionale e regionale: 

a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale; 

a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell’efficacia e della qualità  del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto; a3) gli organici e il reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il  periodo di confronto non può superare i cinque giorni; 

a4) i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art. 59 (Norme di prima  applicazione); 

a5) i criteri per il conferimento degli incarichi di DSGA, ivi inclusi gli incarichi  ad interim; 

a6) i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le posizioni economiche di  cui all’Art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) tra  le diverse posizioni economiche; 

a7) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla  prevenzione delle aggressioni sul lavoro.

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b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: 

b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed  ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da  utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento  dell’offerta formativa; 

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno  dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere  organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress  lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out; 

b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da  remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi 

b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA. 

10. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 6, oltre  agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto  comma: 

a) a livello nazionale e regionale: 

a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 9, punto  a2); 

a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma  4, punti a3) e b2); 

a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui  fondi comunitari; 

a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi  ai servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica. 

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:  

b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici; 

b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei 

b3) i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per  il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle  attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e  fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il  compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito. 

11. Il presente articolo abroga l’art. 22 del CCNL 19/04/2018.

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Art. 31 

Assemblee sindacali 

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee  sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per  dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della  retribuzione. 

2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e  docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese. 

3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono  indette con specifico ordine del giorno: 

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali  rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.; b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli  componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.; c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente  con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi  del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.. 

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine  delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le  assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con  quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del  servizio scolastico. 

5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da  quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui  all’art. 8 (contrattazione collettiva integrativa) e con il vincolo di osservanza del  minor disagio possibile per gli alunni. 

6. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello  di singola Istituzione scolastica o educativa. La durata massima delle assemblee  territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener  conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il  ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1. 

7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di  dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6  giorni prima, con comunicazione scritta, e-mail o pec, ai dirigenti scolastici delle  scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve  essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo fisico o telematico dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni  staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine  delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, 

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possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora  concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla  disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa  all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo  dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone  comunicazione alle altre sedi. 

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di  avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di  raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta  del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla  data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore  individuale ed è irrevocabile. 

9. Il dirigente scolastico: 

a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività  didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno  dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e  disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con  quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;  

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione  è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del  personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli  ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea  sindacale. 

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo  svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne  costituiscono il prerequisito. 

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3 e 8 si applica anche nel  caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali  all'insegnamento. 

12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del  personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti  sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva  affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante  l'assemblea. 

13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina  del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.. 

14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che  effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui alla Parte Comune, Titolo III. 

15. Il presente articolo abroga l’art. 23 del CCNL 19/04/2018.

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Titolo II 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 32 

Comunità educante e democratica 

1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una  comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori  democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa  ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione  alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle  potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con  i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti  dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali  dell’ordinamento italiano. 

2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente  ed educativo, il DSGA e il restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario,  nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità  nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994. 

3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità  educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), elaborato  dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’articolo  3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e  s.m.i., nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella predisposizione del Piano  viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle  attività che ne assicurano un incremento, nonché l’utilizzo integrale delle  professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal  fine, alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno orario. 

4. Il presente articolo abroga l’art. 24 del CCNL 19/04/2018. 

Art. 33 

Categorie professionali 

1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado è collocato nella distinta categoria professionale del personale  docente. 

2. Rientrano in tale categoria: 

a) i docenti della scuola dell’infanzia; 

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b) i docenti della scuola primaria;  

c) i docenti della scuola secondaria di 1° grado; 

d) gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; e) il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.  

3. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole  dell’infanzia, di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli  istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili,  gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse  all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente  scolastico e con il personale docente. 

4. Le funzioni di cui al comma 3 sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia  scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 1997 dei regolamenti attuativi  e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione  scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e  generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il  coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi. 

5. Il personale di cui al comma 3 è collocato nella distinta categoria professionale del  personale A.T.A. 

6. Il presente articolo abroga l’art. 25 del CCNL 19/04/2018 e l’art. 44, commi 1, 2 e  3 del CCNL 29/11/2007. 

Art. 34 

Congedi dei genitori 

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della  maternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, con le specificazioni migliorative di  cui al presente articolo. 

2. Nel periodo di congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli articoli 16, 17, 27  bis e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera  retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che  competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero  ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la  disciplina di cui all'art. 17, comma 8 del CCNL 29/11/2007. Durante il medesimo  periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato  anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. 

3. Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n.  151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce  le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. I primi trenta giorni di tale 

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congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in  modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio  e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e  delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 

4. Successivamente al congedo di maternità o di paternità e sino al compimento del  terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. n.  151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta  giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per  entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso  comma 3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 151 del  2001. 

5. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 e 4, nel caso di fruizione  continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano  all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso  di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal  ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 

6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui  all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n.151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore  padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di  appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di  astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con  avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza  dell’invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova  applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo. 

7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile  il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 6, la domanda può essere  presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal  lavoro. 

8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs. n. 151 del 2001, i  lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è  garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con  il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del  medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si  applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

9. Il presente articolo abroga l’art. 12 del CCNL 29/11/2007.

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Art. 35 

Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato 

1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6,  del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44  della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto  di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL  per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti  commi. 

2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio  prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da  non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al  termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso  dell'anno scolastico.  

3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero  anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno),  nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente  per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a  9 mesi in un triennio scolastico. 

4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al  personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di  assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il  personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. 

5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento  della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del  1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.  399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un  periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione  calcolata con le modalità di cui al comma 4. 

6. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto  con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art.  5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11  novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del  contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30  giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%. 

7. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione  dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 

8. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito  per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o  di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.

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9. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di  durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione  del matrimonio.  

10.I permessi di cui ai commi 8 e 9 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli  effetti. 

11.Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi  parentali come disciplinati dall’art. 34 (Congedi dei genitori) e le disposizioni  relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL 29/11/2007. 

12.Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato  per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30  giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni  di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari,  documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi  possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari  retribuiti per motivi personali o familiari).  

13.Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato  diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti,  fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15,  comma 2 del CCNL 29/11/2007. 

14.Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso  quello di cui al precedente comma 5, sono inoltre concessi permessi non retribuiti,  per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per  anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. 

15.I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità  servizio a tutti gli effetti. 

16.Il presente articolo abroga l’art. 19 del CCNL 29/11/2007. 

Art. 36 

Formazione 

1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo  professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di  cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  L’amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che  garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso  strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire  l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano  di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili  considerati necessari secondo le norme vigenti. 

55 

2. Nell’ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del MIM e previa  contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett. a3) (livelli,  soggetti e materie delle relazioni sindacali), verrà promossa per il personale in  servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione  professionale che contribuisca all’accrescimento delle competenze richieste dal  ruolo ricoperto dal lavoratore. 

3. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'amministrazione,  nell’ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le  risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le  somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di  riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa  destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche  opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative  di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito  il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal  piano dell'offerta formativa. 

4. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale  scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria  professionalità.  

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, al fine di evitare oneri di sostituzione del  personale assente per partecipare ad attività formative, i corsi di formazione  organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni  scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e in ogni caso fuori  dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a  tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi  comporta il rimborso delle spese di viaggio. 

6. Il personale può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in  relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di  aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti  accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite  delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare  prioritariamente in relazione allo sviluppo e all’arricchimento della professionalità.  In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze,  tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di  formazione. 

7. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore  destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore  di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività  funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari 

stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento  dell’offerta formativa di cui all’art. 78.

56 

8. Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno  scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio  e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi  gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno  diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli  insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. 

9. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità  del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la  partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal  precedente comma 8. 

10.Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di  lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di  formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità  di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come  docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e  l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un  carattere di priorità. 

11.La formazione dei docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi  universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con  esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti  disciplinari. 

12.All’interno delle singole istituzioni scolastiche, per il personale in servizio, iscritto  ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con  particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità, alla riconversione e al reimpiego,  il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio,  garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di  lavoro. 

13. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i  percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a  distanza e all’apprendimento in rete anche in modalità asincrona, con la previsione  anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze. 

14. A livello di singola istituzione scolastica i criteri per la fruizione dei permessi per  l’aggiornamento sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 30, comma 9, lett. b3). 

15.Il presente articolo abroga gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007.

57 

Art. 37 

Diritto allo studio 

1. Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate  dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta  ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale  delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento  all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente  comma tra le varie regioni. 

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al  conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di  istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate  o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali  o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i  relativi tirocini e/o esami. 

3. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) sono definiti i criteri di priorità  per la concessione dei permessi qualora il numero delle richieste superi il limite  massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza  è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola  media superiore, universitari o post-universitari. 

4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 ha diritto, salvo eccezionali ed  inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai  corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro  straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 

5. Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui al comma 1 è  tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla  iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali  sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati  vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con  relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte. 

6. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti  nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui  all’art. 30, comma 4, lett. b4). 

7. Il presente articolo abroga l’art. 146, comma 1) lett. g) punto 1 del CCNL  29/11/2007 e disapplica l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 1988.

58 

Art. 38 

Ferie 

1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:  

“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo  all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di  legge e delle relative disposizioni applicative.” 

2. Il presente articolo abroga l’art. 41 del CCNL 19/04/2018. 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 

In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto  che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L.  n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale  dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione  Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della  cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui  l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come  le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per  inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.  Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge  n. 228 del 2012.

59 

Titolo III 

I DOCENTI 

Art. 39 

Contratto individuale di lavoro 

1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale  docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono  costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge,  della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente. 

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,  comunque, indicati: 

a) tipologia del rapporto di lavoro; 

b) data di inizio del rapporto di lavoro; 

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo  determinato; 

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; f) durata del periodo di prova; 

g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa. 

3. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive  e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente  CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della  procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

4. L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con  rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il  contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l'articolazione dell'orario di  lavoro. 

5. I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause  di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo  a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie. 

6. Il presente articolo abroga l’art. 25 del CCNL 29/11/2007 e, con riferimento al  personale di cui al presente articolo, l’art. 41, comma 1 del CCNL 19/04/2018. 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

60 

Con riferimento all’art. 39 (Contratto individuale di lavoro), le parti auspicano che  l’amministrazione proceda all’approvazione delle graduatorie in tempi adeguati a  prevenire che la risoluzione dei contratti a tempo determinato per l’individuazione di  un nuovo avente titolo possa determinare pregiudizio alla continuità didattica. 

Art. 40 

Funzione docente 

1. La funzione docente realizza – nel rispetto della Costituzione Italiana - il processo  di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale,  civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti  dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. 

2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti;  essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività  di aggiornamento e formazione in servizio. 

3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso  processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per  gli aspetti pedagogico – didattici, il piano triennale dell’offerta formativa,  adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto  del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di  condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse  discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise  dal collegio dei docenti. 

4. Il presente articolo abroga l’art. 26 del CCNL 29/11/2007. 

Art. 41 

Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia 

1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti  e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107  appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione  del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di  insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di  coordinamento didattico e organizzativo.  

2. Il presente articolo abroga l’art. 26 del CCNL 19/04/2018.

61 

Art. 42 

Profilo professionale docente 

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,  informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e  valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare  dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica  didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si  definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di  istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa  della scuola. 

2. Il presente articolo abroga l’articolo 27 del CCNL 19/04/2018 e l’art. 27 del CCNL  29/11/2007. 

Art. 43 

Attività dei docenti 

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione  di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di  ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi  innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa. 

2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni  scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato  al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare  le forme di flessibilità previste dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento  recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. – e, in particolare,  dell’articolo 4 dello stesso D.P.R.-, tenendo conto della disciplina contrattuale. 

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze  come indicato al comma 2. 

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di  insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima  dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali  proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti  impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono  prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è  deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione  didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno 

62 

scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle  OO.SS. di cui all’art. 7. 

5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale,  l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia,  in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e  istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque  giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli  insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo  flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica  da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con  l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria  eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata,  previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di  recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di  apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in  particolare provenienti da Paesi extracomunitari.  

6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria i docenti, il cui orario di cattedra sia  inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di  insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento  disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario,  in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola  dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in  eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività  parascolastiche ed interscolastiche. 

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma 8, qualunque riduzione della durata dell'unità  oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi  alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica.  La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.  

8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore  determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari  ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari  in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di  circolo o d’istituto. 

9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario  d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività  e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base  plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. 

10.Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni  durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato  nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica. 

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11. L’orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente destinato  allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al  comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la  piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti  scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 

del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola  primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. 

12.Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto  dall’art. 44 (Attività funzionali all’insegnamento), le attività di istruzione,  orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento,  ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori  rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti  scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge  107 del 2015. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando  eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo. 

13.Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. n.165  del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015. 

14.Il presente articolo abroga l’articolo 28 del CCNL 19/04/2018 e l’art. 28 del CCNL  29/11/2007. 

Art. 44 

Attività funzionali all’insegnamento 

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla  funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte  le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,  valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la  preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e  l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di  programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie  sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento  delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative,  fino a 40 ore annue;

64 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di  intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi  relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio  dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di  servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da  prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti  relativi alla valutazione. 

4. Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono  prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a  tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione  programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF. 

5. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle  diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle  proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento  dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al  servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e  prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

6. Con Regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle  due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola  primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui  al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere  deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a  distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere  deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all’art.  30, comma 9, lett. a). 

7. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a  trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli  alunni medesimi. 

8. Il presente articolo abroga l’art. 29 del CCNL 29/11/2007. 

Art. 45 

Attività aggiuntive e ore eccedenti 

1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla  legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all’atto della  stipula del presente CCNL. 

2. Il presente articolo abroga l’art. 30 del CCNL 29/11/2007.

65 

Art. 46 

Ricerca e innovazione 

1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale di cui all’art. 30, comma 2,  lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) saranno definite modalità  e criteri di utilizzazione di tutti gli eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al  personale impegnato nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e nel  sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei  processi d’innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d’aula e al  miglioramento dei livelli di apprendimento. 

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale di cui all’art. 30, comma 2,  lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) saranno altresì definite  modalità e criteri di utilizzazione di tutte le eventuali risorse aggiuntive destinate al  personale delle scuole che, sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema  nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto  finalizzate all’elevazione degli esiti formativi. 

3. Il presente articolo abroga l’art. 31 del CCNL 29/11/2007. 

Art. 47 

Contratti a tempo determinato per il personale in servizio 

1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare,  nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto  intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di  concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno,  mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità  della sede. 

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina  prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi  inclusa quella relativa alle ferie. 

3. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di  aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso. 

4. Il presente articolo abroga l’art. 36 del CCNL 29/11/2007. 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 

Con riferimento a quanto previsto all’art. 47 (Contratti a tempo determinato per il  personale docente in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo 

66 

di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione  di sede di titolarità. 

Art. 48 

Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo 

1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione  negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo  delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle  relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non  obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento  disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia  effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e  non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si  conclude entro il mese di luglio 2024. 

2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.  n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni: 

1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:  

a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o  studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o  la reiterazione, dei comportamenti;  

b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un  vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;  

2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:  

a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali  informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti  e le studentesse.  

3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto  stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297  del 1994, incluse le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma  1 ove sono aggiunte le seguenti lettere: 

“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli  studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la  reiterazione; 

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al  personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o  professionale”. 

4. Il presente articolo abroga l’art. 29 del CCNL 19/04/2018.

67 

Titolo IV 

PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO (ATA) 

Capo I 

ORDINAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE ATA 

Art. 49 

Obiettivi e finalità 

1. Il modello classificatorio del personale ATA persegue la finalità di realizzare  l’equilibrato bilanciamento tra le esigenze ed obiettivi organizzativi delle istituzioni  scolastiche ed educative e la gestione e valorizzazione delle competenze dei  dipendenti a cui è offerto, attraverso il riconoscimento delle professionalità e  competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di crescita professionale. 

Art. 50 

Classificazione personale ATA 

1. Il sistema di classificazione del personale ATA è articolato in quattro Aree, cui  corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze  professionali, responsabilità e autonomia:  

- Area dei Collaboratori 

- Area degli Operatori 

- Area degli Assistenti 

- Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione 

2. Le Aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei  requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’Area medesima. Le stesse  corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie  per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo  quanto previsto nell’Allegato A. All’interno dell’Area si ha equivalenza e  fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze  dell’organizzazione del lavoro sulla base del Piano delle attività. 

3. In coerenza con i relativi contenuti, nell’Area sono individuati i profili professionali  indicati nell’Allegato A. 

4. È previsto un solo livello di accesso dall’esterno per ogni Area. 

5. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere  le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito 

68 

dell’Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste  specifiche abilitazioni professionali o specifici titoli di studio.  

Art. 51 

Posizioni stipendiali all’interno delle Aree 

1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale  progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie  del profilo di appartenenza, agli stessi sono attribuiti, nel corso della vita lavorativa,  incrementi stabili dello stipendio tabellare. Possono, inoltre, essere attribuite le  posizioni economiche di cui all’art. 52 (Posizioni economiche all’interno delle  Aree). 

2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine  dei periodi previsti dall’allegata Tabella C1 - Scuola, sulla base dell’accertato utile  assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso  utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione  stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la  sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale  superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti,  nelle fattispecie e per i periodi seguenti: 

a. due anni di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio  per una durata superiore a cinque giorni;  

b. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio  fino a cinque giorni.  

Art. 52 

Posizioni economiche all’interno delle Aree 

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei  Collaboratori, nell’Area degli Operatori e nell’Area degli Assistenti possono essere  attribuite, con le modalità di cui ai commi seguenti, posizioni economiche  finalizzate alla valorizzazione professionale. 

2. Il numero e gli importi delle posizioni economiche è indicato nell’allegata tabella  E.1.9. 

3. L’attribuzione delle posizioni economiche avviene, previo confronto di cui all’art.  30 (Livelli soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 9, lett. a6), mediante  procedura selettiva ed è attivata dal MIM in relazione alle risorse del fondo per le  posizioni economiche del personale ATA di cui all’art. 79 (Fondo per le posizioni 

69 

economiche del personale ATA) nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito  specificati: 

a) possono partecipare alla selezione i dipendenti che, all’avvio dell’anno  scolastico in cui si bandisce la selezione abbiano maturato nell’Area un’anzianità di servizio di almeno 5 anni;  

b) le posizioni economiche sono attribuite previa graduatoria dei partecipanti alla  procedura selettiva definita in base alla valutazione conseguita dagli stessi al  termine di un apposito corso di formazione diretto a tutto il personale che  potrebbe concorrere alla selezione, integrata, a parità di punteggio,  dall’anzianità di servizio; 

c) qualora le risorse destinate alla formazione non siano sufficienti a garantire la  formazione a tutto il personale che potrebbe concorrere alla selezione, il MIM  definirà la percentuale di lavoratori ammessi al corso di formazione, almeno  pari al 130% dei posti disponibili, da individuarsi previa somministrazione di  un test a risposta multipla. Le posizioni economiche verranno attribuite al  termine del periodo di formazione, previa graduatoria dei partecipanti definita  in base alla valutazione conseguita dagli stessi al termine del corso, integrata,  a parità di punteggio, dall’anzianità di servizio. 

4. La graduatoria di cui al comma 3 ha validità triennale. 

5. Le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione dal  servizio del dipendente o in caso di progressione tra le Aree. In tale ultima ipotesi,  qualora il trattamento stipendiale spettante nella nuova Area sia inferiore alla  somma di posizione economica e trattamento stipendiale in godimento nella  precedente Area, il dipendente conserva ad personam - in tutto o in parte - la  posizione economica in godimento fino a concorrenza del precedente trattamento  economico (stipendio più posizione economica). La posizione economica conservata ad personam è riassorbita con il passaggio a posizione stipendiale  successiva o in caso di acquisizione di una nuova posizione economica nella nuova  Area di inquadramento.  

6. Il presente articolo abroga l’art. 50 del CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art.  2 del CCNL 25/07/2008.  

Art. 53 

Mobilità professionale all’interno delle Aree 

1. È possibile, nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti a tal fine, il  passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa Area. Tale  passaggio avviene con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti  per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio. 

2. Il presente articolo abroga l’art. 48 del CCNL 29/11/2007.

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Art. 54 

Incarichi specifici al personale ATA 

1. Le istituzioni scolastiche ed educative in relazione alle proprie esigenze  organizzative e di servizio possono conferire ai dipendenti, non titolari di incarico  di DSGA ed effettivamente in servizio, incarichi specifici della durata di un anno  scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell’ambito  delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che  comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per  la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa, come descritto nel piano  delle attività. 

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennità, avente  carattere accessorio, il cui valore è definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto di cui all’art. 30, comma 2, lett. c) (Livelli, soggetti e materie  di relazioni sindacali) in relazione alle risorse del fondo per il miglioramento  dell’offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto al comma  4. 

3. L’attribuzione degli incarichi è effettuata dal dirigente scolastico, su proposta del  titolare di incarico di DSGA, previo confronto sui criteri di individuazione del  personale ai sensi dell’art. 30, comma 9, lett. b6) (livelli, soggetti e materie di  relazioni sindacali). 

4. Tra le risorse destinate al conferimento di incarichi di cui al comma 2 rientrano  quelle di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) del CCNL 19/04/2018. Esse saranno  finalizzate in particolare per l’Area dei Collaboratori per remunerare gli incarichi  correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza agli alunni - ivi compresi  quelli della scuola dell’infanzia e quelli con disabilità - e al primo soccorso. Lo  specifico incarico di cui al presente comma è retribuito con un’indennità il cui  valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva  integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle  peculiarità delle attività da svolgere. In tale sede è possibile prevedere che per il  personale titolare di posizione economica l’indennità correlata all’incarico di cui al  presente comma sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della  posizione economica in godimento. Il presente comma ha effetti sugli incarichi  attribuiti successivamente alla definizione del contratto integrativo di cui al presente  comma. 

5. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato.

71 

Art. 55 

Incarichi di elevata qualificazione 

1. Nel rispetto delle norme vigenti, presso ciascuna Istituzione scolastica, fatta  eccezione per quelle sottodimensionate, è istituita una posizione di lavoro di  direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) caratterizzata da un elevato  grado di responsabilità ed autonomia gestionale.  

2. Ciascuna delle posizioni di cui al comma 1 costituisce oggetto di un incarico a  termine di Elevata qualificazione (EQ) attribuito a seguito di procedure cui devono  partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’elevata  qualificazione. 

3. La posizione di lavoro di DSGA richiede: 

- conoscenze complete, approfondite e specializzate, integrate dal punto di vista  della dimensione fattuale e/o concettuale; 

- responsabilità amministrativa e di risultato, garantendo la conformità degli  obiettivi conseguiti in proprio e da altre persone e gruppi, favorendo la gestione  corrente e la stabilità delle condizioni, identificando e programmando interventi  di revisione e sviluppo; 

- autonomia esercitata sovrintendendo al processo decisionale ed attuativo e  curandone l’organizzazione, in un contesto non determinato, esposto a  cambiamenti imprevedibili. 

4. A titolo esemplificativo, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001,  il personale cui è conferito l’incarico di DSGA, nell’ambito di direttive di massima  e degli obiettivi assegnati: 

- sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo contabili; 

- cura l'organizzazione ai servizi generali amministrativo-contabili svolgendo  funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati  conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale  ATA posto alle sue dirette dipendenze; 

- si coordina con il dirigente scolastico per l’autorizzazione delle ferie al personale  ATA; 

- organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle  direttive del dirigente scolastico; 

- individua il personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, da proporre per  l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa ed autorizza le prestazioni  eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; 

- svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,  predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;  - è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili;

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5. L’incarico di DSGA ha durata triennale e viene conferito dal responsabile  dell’ufficio relativo all’Ambito territoriale al personale inquadrato nell’Area dei  Funzionari e dell’Elevata Qualificazione,sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni  sindacali). Resta fermo che, fino a quando il personale inquadrato nell’Area dei  Funzionari e delle Elevate Qualificazioni è pari al numero degli incarichi di DSGA,  in fase di attribuzione/rinnovo dell’incarico di DSGA ha titolo di precedenza sugli  altri candidati che hanno presentato domanda per la stessa sede il lavoratore che ha  ivi svolto l’incarico nel triennio precedente. 

6. Ferma restando la durata triennale dei singoli incarichi, ai dipendenti che, sulla base  del previgente ordinamento professionale, erano inquadrati nell’Area dei DSGA è  garantito, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, l’incarico di DSGA nonché il  diritto di precedenza laddove presentino domanda per la stessa sede ove hanno  svolto l’incarico nel triennio precedente. 

7. Il personale titolare di incarico di DSGA può partecipare alle operazioni di mobilità  territoriale con le medesime cadenze previste per il restante personale. 

Art. 56 

Trattamento economico del personale con incarico di DSGA 

1. Al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, è  corrisposta un’indennità di direzione che si compone di una parte fissa, pari ad Euro 2.764,20 annui lordi e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella  tabella di cui all’Allegato C. L’indennità di parte variabile continua ad essere  finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed  assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. In sede di contrattazione  integrativa di cui all’art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) comma  2, lett. a) è possibile incrementare le misure degli importi indicati nell’Allegato C – Misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità di direzione parte  variabile, anche a valere sui fondi previsti dalla legge n. 160 del 2019. 

2. La parte fissa dell’indennità di direzione, di cui al comma 1, riassorbe il compenso  individuale accessorio di cui all’art. 74, comma 3 (Ulteriori incrementi concernenti  le indennità fisse) e continua ad essere inclusa nel calcolo della quota utile ai fini  del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste  dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 

3. Al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei  destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, continua ad essere posto  annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo per il miglioramento  dell’offerta formativa un importo pari al 6,91% del valore della parte fissa  dell’indennità di direzione effettivamente corrisposta in ciascun anno. 

73 

Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare occorrente  per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà  soggetto alla predetta disciplina.  

4. Al personale titolare di incarico di DSGA possono essere corrisposti esclusivamente  compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla  UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM - da non porre a  carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l’offerta  formativa. 

Art. 57 

Sostituzione del titolare di incarico di DSGA 

1. Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a  15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento  dell’istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico  temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica  ed inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in sua  assenza, nell’Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti  disposizioni in materia di supplenze. L’incarico di cui al presente comma non può  comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe. 

2. Al personale che, ai sensi del comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA è  corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per  il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di cui all’art. 56 (Trattamento  economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale  accessorio.  

3. Qualora nella vigenza dell’incarico triennale di cui al comma 5 dell’art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell’incarico di DSGA sia assente  dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo  continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell’ufficio relativo all’Ambito  territoriale: 

a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA  in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri  definiti dal MIM previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli,  soggetti e materie di relazioni sindacali); 

b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire  un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA. 

4. Al personale che, ai sensi del comma 3, lett. a) viene conferito un incarico  temporaneo di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con  risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di 

74 

cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in  luogo del compenso individuale accessorio.  

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lett. b), lo svolgimento dell’incarico ad interim è  retribuito con una indennità pari al 100% dell’indennità di direzione relativa  all’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico, finanziata con le risorse  del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di detta istituzione. 

Art. 58 

Progressioni tra le Aree 

1. Le progressioni tra un’Area e quella immediatamente superiore avvengono tramite  procedura comparativa ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 

2. In caso di passaggio tra le Aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente conserva le eventuali giornate di ferie maturate e non fruite. 

Art. 59 

Norme di prima applicazione 

1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli  adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso  entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi  dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 

2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce  nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data  secondo l’Allegato B - Tabella di trasposizione automatica del sistema di  classificazione. 

3. Il personale in servizio che alla data di entrata in vigore del presente Capo risulti  titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all’art. 50 del CCNL  29/11/2007 come sostituito dall’art. 2 del CCNL 25/07/2008, mantiene la posizione  economica in godimento. 

4. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure  concorsuali di accesso alle Aree del precedente ordinamento professionale, ivi  incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già  bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine  e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale  vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione  applicando la disciplina di cui al presente Capo.

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5. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del  2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed  effettivamente utilizzate dall’amministrazione, in fase di prima applicazione del  nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026,  la progressione tra le Aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i  dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di  corrispondenza di cui all’Allegato D.  

6. Il MIM definisce in relazione alle caratteristiche proprie delle Aree di destinazione  e previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a4) (Livelli, soggetti e materie  di relazioni sindacali), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 5, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere  attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%:  

a) esperienza maturata nell’Area di provenienza; 

b) titolo di studio;  

c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite  attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze  informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le  abilitazioni professionali. 

7. Nel passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e delle Elevate  Qualificazioni, nella valutazione dell’esperienza maturata nell’Area di provenienza  costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo  l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi. Analogamente, nei passaggi dall’Area degli Operatori all’Area degli Assistenti,  costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo  l’aver svolto a tempo pieno – con contratto a tempo determinato – le mansioni  dell’Area e profilo per cui si concorre. 

8. Le progressioni di cui al comma 5 sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle  risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre  2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari  dell’anno 2018 relativo al personale destinatario del presente Capo. 

9. Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle  graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo  professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al  nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie  stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto  previsto al comma 10. 

10. I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non  siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l’accesso dall’esterno previsti dal  nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza  decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di  circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione 

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internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso  dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in  vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.  

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 

Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato  A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione  informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso  l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli  organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei.  Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento,  essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento  di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra  le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di  gestione della posta elettronica. 

Art. 60 

Abrogazioni 

1. Dall’entrata in vigore del presente Capo di cui all’art. 59 (Norme di prima  applicazione) sono abrogati gli articoli da 46 a 50 del CCNL 29/11/2007, l’art. 79  del CCNL 29/11/2007 limitatamente al personale ATA, il CCNL 25/07/2008. Sono  inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all’ordinamento  professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quelle espressamente  richiamate nel presente CCNL.

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Capo II 

RAPPORTO DI LAVORO 

Art. 61 

Contratto individuale di lavoro 

1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale  ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati  da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa  comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente. 

2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale  è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. 

3. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,  comunque, indicati: 

a) tipologia del rapporto di lavoro; 

b) data di inizio del rapporto di lavoro; 

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo  determinato; 

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato; g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa. 

4. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive  e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente  CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della  procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

5. I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause  di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo  a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie. 

6. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di  lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto  individuale di cui al comma 3 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro. 

7. Il presente articolo abroga l’art. 44, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del CCNL 29/11/2007 e,  per il personale di cui al presente articolo, l’art. 41, comma 1, del CCNL  19/04/2018.

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Permalink: CCNL-IR-2019-2021-completo-Data di pubblicazione: 26/01/2024
Tag: CCNL-IR-2019-2021-completo-Data ultima modifica: 26/01/2024
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